(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Friuli-Venezia  Giulia  riconosce  il  ruolo  della
biodiversita' e dei  sottesi  valori  ecologici,  genetici,  sociali,
economici,   scientifici,   educativi,   culturali,   ricreativi    e
paesaggistici, nonche'  la  sua  importanza  per  l'evoluzione  e  la
conservazione dei sistemi vitali della biosfera. 
    2. La Regione riconosce, altresi', le  peculiarita'  del  proprio
territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualita'  che
beneficiano di una  denominazione  o  indicazione  di  origine,  alle
specialita' tradizionali garantite, alle specialita'  realizzate  con
metodi di produzione biologica o alle quali e'  concesso  in  uso  il
marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n.  21  (Norme
per  la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e   alimentari   di
qualita'), nonche' ai prodotti tradizionali di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni  in  materia
di contenimento dei  costi  di  produzione  e  per  il  rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14  e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 
    3. Nell'ambito della potesta' legislativa riconosciuta  dall'art.
4, primo comma, numero 2),  della  legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e
dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione,
al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni
da organismi geneticamente modificati (OGM), da' attuazione  all'art.
26-bis della direttiva  2001/18/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio.